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STATUTO

Dell'ASSOCIAZIONE "L . G. - Laboratorio Grafologico "

Prima Parte

Capo I

TITOLO - SEDE

Articolo 1

È costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c., un'Associazione denominata " L & G -Laboratorio Grafologico" con sede in Roma, Via Umberto Biancamano n. 33 .

Articolo 2

L'associazione non ha fini di lucro. L'associazione ha lo scopo di diffondere e sviluppare lo studio della grafologia, in particolare morettiana, in tutte le sue forme e modalità: ricerche, applicazioni, confronti, dibattiti,incontri, esperienze,seminari, corsi, scambi con altre scuole grafologiche e quant'altro .

L'associazione ha la finalità di svolgere un ruolo attivo allo scopo di realizzare una grafologia viva.

Il termine "laboratorio" vuole proprio sottolineare questo aspetto fondamentale dell'associazione che sollecita un impegno da svolgere in prima persona in contrapposizione al ruolo prevalentemente passivo, di puro ascolto , di "polo ricevente" generalmente richiesti agli associati. Ulteriore caratteristica dell'associazione è quella di rivolgersi non solo a chi ha conseguito il titolo di grafologo e quindi ha già completato gli studi, ma anche a chi si trova in una qualunque fase di questo percorso formativo. Quindi non solo aggiornamento e formazione continua, ma anche di sostegno, come tutor, di sostegno per superare le difficoltà e di aiuto nell'acquisizione delle competenze necessarie.

In quest'ottica si pone anche la messa a punto di una didattica della grafologia più efficace e più produttiva.

Altro scopo è quello di fare conoscere e diffondere la grafologia stimolando curiosità ed interessi con l'organizzazione di incontri,convegni e sessioni progettati per l'occasione.

Altra finalità è la collaborazione con le università in tutte le modalità possibili, anche allo scopo di cercare le condizioni per facilitare l'ingresso della grafologia in ambito accademico con l'istituzione della cattedra di grafologia cosi come già avviene in altri paesi europei.

La realizzazione di tale percorso passa anche attraverso la formazione della figura inedita e fondamentale del grafologo ricercatore (o del ricercante grafologo come si preferisce).

Ulteriore finalità è quella di coinvolgere nella maniera più ampia possibile chi della grafologia si può servire (operatori scolastici, sociali, ricerca di personale, ecc.) invitandoli ad incontri preparati per l'occasione. Infatti a fronte di una potenzialità enorme delle applicazioni della grafologia , si riscontra una diffusa diffidenza nei suoi confronti o mancata conoscenza, con la conseguenza di una diffusa "disoccupazione" del grafologo.

Infine si sottolinea la particolare attenzione alle esigenze sentite del "basso", anche le più semplici, vista la frequente richiesta di sostegno , confronto e collaborazione sia durante il ciclo di studi che al termine dello stesso giacché sovente è proprio con il raggiungimento del titolo che emerge una desolante sensazione di solitudine.

Quanto sopra promuovendo e sviluppando , anche con servizi indiretti in favore di istituzioni o organizzazioni con simili scopi , qualsivoglia iniziativa che miri a migliorare e propagare la conoscenza della grafologia . In tal senso, l'associazione potrà promuovere attività permanenti , organizzare manifestazioni anche a carattere internazionale inerenti la documentazione , la conoscenza , la critica , la ricerca e la sperimentazione in campo grafologico anche in collaborazione con enti o con istituti italiani o di altri paesi.

Quanto sopra promuovendo e sviluppando, anche con servizi indiretti in favore di istituzioni o organizzazioni con simili scopi, qualsivoglia iniziativa che miri a migliorare e propagare la conoscenza delle condizioni dalle quali dipende il progresso economico,scientifico,sociale culturale.

Per raggiungere gli scopi di cui sopra l'Associazione potrà promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti; quanto sopra anche in collaborazione con Enti e con Istituti italiani e di altri paesi.

Articolo 3

La legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo. La carica non è retribuita.

Capo II

MEZZI FINANZIARI E SOCI

Articolo 4

Le entrate dell'Associazione che vanno a costituire un fondo comune,sono composte da:

  1. Le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
  2. I contributi dei soci;
  3. I contributi di enti ed organismi pubblici e privati;
  4. I proventi di gestione.


Articolo 5

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche,enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che condividono le finalità di cui al precedente art.2.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.

Sono soci fondatori quelli che aderiscono all'Associazione entro 180 giorni dalla sua costituzione. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per radiazione.

Capo III

DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 6

L'Assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e può essere convocata in seduta straordinaria a richiesta di almeno un terzo dei soci.

L' Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione telematica o lettera inviata ai soci con un preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 7

L'Assemblea generale in seduta ordinaria e straordinaria :
  1. Delibera sul bilancio annuale;
  2. Delibera sui programmi pluriennali dell'Associazione;
  3. Delibera sugli indirizzi dell'Associazione;
  4. Elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  5. Elegge i membri del Collegio dei Sindaci e del Collego dei Probiviri;
  6. Decide sulla radiazione dei soci;
  7. Delibera eventuali modifiche dello statuto;
  8. Delibera le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell'Associazione.


Articolo 8

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà inviato a mezzo comunicazione telematica o lettera a tutti i soci.

Le delibere dell'Assemblea saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per le deliberazioni relative alla radiazione di soci , alle modificazioni dello statuto e allo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza dei soci fondatori ovvero di almeno un terzo dei soci.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta, da altro socio.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Capo IV

DEL PRESIDENTE

Articolo 9

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione, sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi.

Il Presidente ha inoltre il compito di:

  1. Convocare e presiedere l'Assemblea generale;
  2. Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci ;
  3. Firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.
Il Presidente può delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo.

CapoV

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-DEL COLLEGIO DI SINDACI-DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 10

L'Assemblea elegge un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due ad un massimo di nove soci.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere composta da soci fondatori e soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo:

  1. Approva i programmi di attività dell'Associazione;
  2. Predispone e sottopone all'Assemblea la relazione sull'attività svolta e i bilanci preventivo e consuntivo;
  3. Elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione;
  4. Può eleggere tra i suoi membri il Collegio dei Sindaci composto dal Presidente e da uno o più soci determinandone i poteri;
  5. Può eleggere tra i soci membri un Vice-Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
  6. Può nominare, anche all'infuori dei suoi membri, il Segretario Generale dell'Associazione;
  7. Determina le quote per varie categorie di soci.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei soci membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Articolo 11

Il Collegio dei Sindaci è composto di due o più membri (fino ad un massimo di cinque) eletti dall'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci:

  1. Esamina i bilanci preventivo e consuntivo;
  2. Compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione, riferendone all'Assemblea;
  3. Esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e sull'osservanza delle leggi e del presente statuto.


Articolo 12

Il Collegio dei Probiviri è composto di due o più membri (fino ad un massimo di cinque) eletti dall'assemblea anche scelti tra persone non associate.

Il Collegio dei Probiviri:

  1. Elegge il Presidente del Collegio ove ciò non sia fatto dall'assemblea in sede di elezione;
  2. Ha compiti arbitrali nelle controversie che interessano organi associativi, titolari di cariche o associati. I giudizi arbitrali (lodi) sono impugnabili dinanzi alla Magistratura Ordinaria.


Capo VI

DURATA DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13

II presidente ,il Vice-Presidente se eletto, ed i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Qualora nel corso del triennio uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero mancare, gli altri provvedono alla loro sostituzione.

Articolo 14

L'Associazione ha durata illimitata.

Capo VII

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 15

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.